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Statuto Forza Popolare PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   

 ** Art. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE
E’ costituita l’associazione politico-culturale denominata FORZA POPOLARE, avente sede legale ed amministrativa in Cesena in Via Madonna dell’Olivo n. 3455.

 ** Art.2 - SCOPO
L’associazione non ha scopo di lucro e promuove la realizzazione di un partito nazionale informato alle culture liberali e democratiche dell’occidente: la cultura socialista-nazionale del lavoro e della giustizia sociale; la cultura cattolica della solidarietà familiare e sociale; la cultura liberale dell’economia di mercato. Persegue finalità di valorizzazione del territorio nazionale attraverso una continua, metodologica e costruttiva azione di ricerca ed analisi sullo sviluppo sociale e culturale, economico, imprenditoriale.
In particolare mirerà alla:
promozione e valorizzazione del territorio e delle sue reti per uno sviluppo sociale ed economico;
analisi, monitoraggio e posizionamento sulle principali tematiche economiche ex sociali della Nazione;
realizzazione di sinergie nonché di proposte e progetti con altre forze politiche omogenee;
tutela e valorizzazione del territorio nazionale anche attraverso la difesa dei valori di primaria importanza quali: la legalità, il lavoro, l’ambiente, la promozione dei diritti civili, la sicurezza, l’integrazione sociale delle fasce deboli ed altri valori con simili caratteristiche;
creazione di una community interattiva tra diversi soggetti politici finalizzata alla promozione e valorizzazione delle idee.
Gli scopi dell’Associazione saranno realizzati attraverso la condivisione degli obiettivi, la continuità degli incontri tra gli associati, la trasparenza delle azioni poste in essere mediante una continua, moderata e determinata presenza su media. A tal fine l’Associazione potrà realizzare scambi di esperienze fra i soci, interventi formativi ed informativi, seminari, convegni, ricerche, manifestazioni  e quanto altro sia utile alla diffusione delle tematiche analizzate e sviluppate.
Potrà altresì partecipare a qualunque tipo di iniziativa promossa o sostenuta da altre associazioni o altri Partiti Politici nazionali  ed internazionali, omogenei alla sua caratterizzazione ed alla sua identità;
sviluppare e diffondere le proprie idee ed iniziative mediante la rete internet e similari o attraverso materiale divulgativo o altra forma editoriale multimediale (CD-ROM, Video, ecc.);
organizzare e progettare, nella sede dell’associazione o fuori di essa, eventi attinenti allo scopo sociale, convegni, seminari, iniziative culturali, in proprio o con la collaborazione di altri Partiti politici, organismi culturali, sociali, economici, istituzionali omogenei;
collaborare con alti Partiti politici a progetti comuni inerenti allo scopo sociale.

** Art.3 - 
DURATA
La durata dell’associazione è fissata fino al 2050.

** Art.4 - 
ADESIONI
Le adesioni alla Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, nel pieno rispetto dei principi di democrazia ed aconfessionalità.

** Art.5 - 
ASSOCIATI
Categorie di soci.
I soci dell’Associazione si distinguono in Soci Sostenitori e Soci Ordinari. Le persone giuridiche agiscono attraverso un loro rappresentante il cui nominativo deve essere comunicato al Consiglio Direttivo.
Per entrambe le categorie di soci le quote associative, che i soci si sono impegnati a versare all’associazione, sono irripetibili ed intrasmissibili.
Soci Sostenitori.
Sono Soci Sostenitori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e coloro che vi aderiranno entro dieci giorni dalla costituzione, impegnandosi a versare all’Associazione il contributo minimo annuo fissato dal Consiglio Direttivo per tale categoria di soci. Possono essere soci sostenitori: i cittadini UE, le associazioni, le fondazioni, le società, le ditte individuali.
Soci Ordinari.
Sono Soci ordinari tutti coloro che aderiranno all’Associazione e che non potranno essere considerati Sostenitori, impegnandosi a versare all’Associazione il contributo minimo annuo fissato dal Consiglio Direttivo per tale categoria di soci. Possono essere soci ordinari: i cittadini UE, le associazioni, le fondazioni, le società, le ditte individuali.
Sia i Soci Sostenitori che quelli Ordinari sono ammessi all’associazione a seguito di domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, con espressa indicazione delle proprie generalità e del domicilio cui devono essergli inviate le comunicazioni, e con dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statuarie e dall’eventuale regolamento interno, degli obblighi da questi derivanti.
In ordine alle domande di ammissione, il Consiglio Direttivo deve provvedere a maggioranza di voti ed entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse. L’ammissione ha effetto dalla data della deliberazione; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, essa si intende respinta.
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Le quote annuali dovranno essere versate anticipatamente e comunque entro il primo mese dell’anno.
La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo.
Tale qualità si perde automaticamente per decesso, o per recesso ovvero a seguito di delibera di esclusione del Consiglio Direttivo.

** Art. 6 - 
ESCLUSIONE
L’esclusione può essere deliberata nei seguenti casi:
per mancato pagamento delle quote associative, trascorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di pagamento fatta dal Consiglio Direttivo all’associato moroso;
negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati;
per comportamenti contrari a quelli statuiti nel regolamento dell’Associazione;
per aver provocato danni materiali e/o orali all’associazione;
per interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere o interdizione anche temporanea da uffici direttivi;
per violazione delle norme statuarie o del regolamento interno;
per condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico.
Il provvedimento di esclusione deve contenere l’indicazione delle motivazioni per le quali è stata deliberata e deve essere comunicato all’interessato con lettera raccomandata ed ha effetto dalla comunicazione.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.

** Art.7 - 
RECESSO
Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. In nessun caso la quota sociale può essere restituita e gli associati non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

** Art.8 - 
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
Essi devono impegnarsi, nell’interesse comune, a contribuire al conseguimento delle finalità che l’associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
Gli associati hanno diritto di frequentare le sedi dell’associazione, di partecipare alle manifestazioni ed alle iniziative promosse dalla stessa a condizioni più favorevoli rispetto ai non soci; riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione e comunque nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ovvero tutte le volte che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno convocare gli associati; eleggere ed essere eletti membri degli organi associativi.
Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo può prendere provvedimenti in relazione al comportamento dei singoli associati e deciderne eventualmente l’esclusione dall’associazione con delibera motivata.
Diritto di voto
Hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola col pagamento della quota associativa.
Ogni socio ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e di controllo dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, che dovrà esprimere personalmente.

** Art.9 - 
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
il Consiglio Direttivo;
il Presidente dell’Associazione;
il Vice Presidente dell’Associazione;
Collegio dei Garanti, ove nominato;
Tesoriere.

** Art.10 - 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai soci fondatori e componenti scelti fra i soci sostenitori. Esso dura in carica due anni. Possono essere nominati consiglieri solo i soci.
Il Consiglio elegge nel proprio ambito a semplice maggioranza il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
Nel caso in cui nel corso del biennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri rimasti possono provvedere a sostituirli.
La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese da essi sostenute in ragione delle loro funzioni.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito e funzionante quando siano in carica la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno uno dei componenti. Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà dei componenti in carica. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo di comunicazione scritta, contenente l’indicazione del giorno, del luogo, dell’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare, in caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato a mezzo fax almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Le decisioni del Consiglio sono valide quando sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, da altro componente del consiglio designato dai presenti a maggioranza.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed all’ammontare delle quote sociali. Delle riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da riportarsi su apposito libro.
Funzioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione dell’Associazione e provvede a tutto quanto occorra per il conseguimento dei suoi fini. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, compresi, fra gli altri, quelli di:
redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
deliberare sull’ammissione di nuovi associati e deciderne l’esclusione;
emanare i regolamenti e le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione;
acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare o rinunziare a donazioni, eredità e legati; determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’associazione;
stabilire l’ammontare delle quote associative per categorie e per i singoli esercizi;
assumere personale dell’associazione, determinandone la retribuzione;
deliberare sui ricorsi le azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonché procedere a transazioni;
deliberare su qualsiasi altra questione che non sia dal presente statuto o dalla legge espressamente demandata alla competenza dell’assemblea o di altri organi.
Nell’esercizio della sua attività il Consiglio potrà avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate, nonché di consulenti esterni.
Il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il presidente dell’Associazione ed esercita le funzioni di rappresentanza legale della stessa nei confronti dei terzi e in giudizio; egli può conferire procure speciali ad negozia anche a terzi non soci per compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione. Il Presidente può, altresì, delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In sua assenza od impedimento, la rappresentanza legale dell’ente spetta al Vice Presidente.
Il Presidente o, in sua Vece, il  Vice Presidente, attua le deliberazioni dell’assemblea generale e del Consigli Direttivo.

** Art.11 - 
COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti sarà formato da tre membri effettivi più due supplenti. I componenti del Collegio dei Garanti sono eletti fra i soci sostenitori che abbiano acquisito una effettiva esperienza in campo associativo e/o siano dotati di una adeguata competenza.
Il compito dei Garanti sarà quello di dirimere eventuali controversie sulle interpretazioni del presente Statuto che dovessero sorgere all’interno del Comitato. Queste verranno esaminate dal Collegio dei Garanti i cui giudizi e pronunce formulate sono inappellabili.

** Art. 12 - 
IL TESORIERE
Il Tesoriere sovraintende all’andamento economico e finanziario dell’Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consigli Direttivo, riferendone agli stessi.
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 2 anni. Il Tesoriere è rieleggibile.

** Art.13 - 
BILANCI E UTILI
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione,
nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

** Art.14 - 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Il Consiglio Direttivo che delibera lo scioglimento provvede altresì alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare convocazione, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità giudiziaria competente la nomina del o dei liquidatori.
Il patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, deve essere devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori sentito l’eventuale organismo di controllo, ove imposto dalla legge salvo diversa destinazione stabilita dalla legge.

** Art.15 - 
RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

 

 
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